Il principio: l'utile e esente, la sostanza e tassata
La Svizzera non tassa la plusvalenza di un investitore privato su beni mobili. Se vendete azioni, quote di ETF o criptovalute con un utile, quell'utile e di regola esente dall'imposta sul reddito in virtu dell'articolo 16 capoverso 3 LIFD. Il sistema tassa invece la sostanza, attraverso l'imposta cantonale e comunale sul valore del portafoglio a fine anno, e il reddito che essa produce: dividendi e interessi sono imponibili.
E una logica diversa da quella dei paesi vicini, e cambia cio che conviene ottimizzare: non il momento della vendita, ma la dichiarazione della sostanza e il costo valutario della detenzione.
Azioni ed ETF
Azioni detenute direttamente: l'utile alla vendita e esente per un investitore privato. I dividendi restano reddito imponibile e i dividendi svizzeri subiscono un'imposta preventiva del 35 % che un residente recupera attraverso la dichiarazione.
ETF: l'utile sulle quote e esente allo stesso modo, ma le distribuzioni sono imponibili, e un fondo ad accumulazione puo generare reddito imponibile da dichiarare anche se nessun importo arriva sul vostro conto.
Imposta sulla sostanza: i titoli si dichiarano al valore del 31 dicembre. Scale, deduzioni e moltiplicatori comunali variano da cantone a cantone: per questo nessuna percentuale compare in questo strumento.
Quando l'esenzione cade
L'esenzione copre la gestione di un patrimonio privato, non un'attivita di trading. La circolare federale sul commercio di titoli guarda al quadro complessivo: periodi di detenzione molto brevi, volume di transazioni sproporzionato rispetto alla sostanza netta, ricorso sistematico a capitale di terzi, uso intensivo di derivati, utili che costituiscono una parte significativa del reddito. Se l'autorita riqualifica l'attivita, la plusvalenza diventa reddito imponibile e possono seguire i contributi sociali.
E le criptovalute?
Per un investitore privato le criptovalute seguono la stessa logica: l'utile alla vendita e normalmente esente e le monete si dichiarano come sostanza al valore di fine anno. Gli introiti da staking e mining sono trattati diversamente, come reddito imponibile nel momento della percezione. Un trading frequente e a leva puo far scattare la stessa riqualificazione prevista per i titoli.
Che cosa dichiarare
Dichiarate titoli e criptovalute nell'elenco dei titoli allegato alla dichiarazione d'imposta, insieme a dividendi e interessi percepiti. Un broker transfrontaliero non e autorizzato dalla FINMA e non trasmette nulla al vostro posto: scaricate l'estratto di fine anno e conservate tutto lo storico delle operazioni, perche e quello che documenta una gestione privata e non un'attivita commerciale. Questo contenuto ha finalita informative e non costituisce una consulenza in materia di investimenti o fiscale.
